Il pignoramento e la vendita forzata del terreno includono per accessione l’immobile ivi edificato, ancorché abusivo.

Commenti disabilitati su Il pignoramento e la vendita forzata del terreno includono per accessione l’immobile ivi edificato, ancorché abusivo.

Cassazione civile, sez. III, 28 Giugno 2018, n. 17041.

(..)In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell’art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all’esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo…(..).

L’attore assumeva di essere proprietario di un immobile (abusivo e non suscettibile di sanatoria), insistente su un terreno già oggetto di procedura esecutiva; sosteneva, inoltre, che in esito alla suddetta procedura sarebbe stato trasferito in capo all’aggiudicatario solo il terreno e non anche l’immobile abusivo, stante la mancata menzione dell’immobile all’interno del decreto di trasferimento.

La Cassazione ribadisce il principio generale per cui il trasferimento deve essere esteso anche alle costruzioni insistenti sull’immobile pignorato (in quanto costituenti un unicum con il fondo su cui sorgono) e ciò sia che si tratti di costruzioni preesistenti sia che si tratti di costruzioni successive all’inizio della procedura esecutiva.

Fonte:
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20300

Share this: